Al personale direttivo spetta, a decorrere dal 1 settembre 1987, oltre all'indennita' di funzione di cui all'art. 5 delle norme allegate al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, nella misura rideterminata dal comma 6 dell'art. 2, anche una indennita' di istituto, non utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, da commisurare ai carichi di lavoro connessi con la dimensione e la complessita' dell'istituzione scolastica cui esso e' preposto. Detta indennita' di istituto e' volta a compensare tutte le prestazioni rese dal predetto personale direttivo al di fuori del normale orario di servizio, in connessione con il funzionamento dell'istituzione scolastica cui esso e' preposto; essa assorbe, pertanto, i compensi per lavoro straordinario. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sulla base di apposito accordo in sede di negoziazione decentrata nazionale, saranno stabiliti i parametri di riferimento per la determinazione della misura dell'indennita' medesima che tengano conto dei criteri indicati nel comma 1. L'indennita' di istituto e' corrisposta su un fondo costituito dagli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario del personale direttivo, incrementati, per ciascuno degli anni a partire dall'anno scolastico 1987-1988, compresi nel periodo di vigenza del presente decreto, di una somma pari a L. 200.000 annue per il numero di unita' di personale interessato. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399

2

Il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, ha disposto (con l'art. 10) che il fondo di cui al presente comma, a decorrere dal 1› maggio 1990, e' incrementato di lire 1.500 milioni in ragione d'anno per la corresponsione al personale direttivo dell'indennita' di istituto prevista dalla stessa norma.

Testo vigente dal 25 settembre 1988

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Che cosa è cambiato dal 25 settembre 1988

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1987 al 25 settembre 1988.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399

    Il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, ha disposto (con l'art. 10) che il fondo di cui al presente comma, a decorrere dal 1› maggio 1990, e' incrementato di lire 1.500 milioni in ragione d'anno per la corresponsione al personale direttivo dell'indennita' di istituto prevista dalla stessa norma.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209~art7 · fonte del testo