Il trasferimento d'ufficio per incompatibilita' dei dirigenti sindacali, componenti di organi statuari delle organizzazioni sindacali, puo' essere disposto previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di competenza. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico.

Testo vigente dal 1 giugno 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209~art29 · fonte del testo