Art. 28 — Referendum
L'Amministrazione deve consentire lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di "referendum", sia generale che di categoria, su materie inerenti all'attivita' sindacale indetti dalle organizzazioni sindacali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i dipendenti appartenenti all'unita' scolastica e alla categoria particolarmente interessata.
Testo vigente dal 1 giugno 1987
