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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2013

Confronto con la versione in vigore dal 7 agosto 2003 al 31 dicembre 2013. 417 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 7, comma 5, e all'articolo 8, non puo' superare complessivamente le cento unita'. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero, ovvero nelle ipotesi di documentata necessita', altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonche', nel limite del predetto contingente complessivo, fino a dodici collaboratori assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato ed esperti e consulenti esterni di provata competenza, desumibile da specifici ed analitici curricoli culturali e professionali, con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Nell'ambito del contingente complessivo di cento unita' stabilito dal comma 1, sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi di livello dirigenziale in numero non superiore a dieci, di cui uno di prima fascia, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali incarichi sono attribuiti anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria particolare del Ministro, dal Responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, dal Capo dell'Ufficio stampa del Ministro e dai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonche' dal Segretario particolare del Ministro, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale dell'organizzazione, del bilancio e del personale del Ministero, assegnando unita' di personale delle aree funzionali A e B in numero non superiore al venti per cento delle unita' addette agli uffici di diretta collaborazione di cui al comma 1. Al predetto personale non compete il trattamento accessorio previsto dall'articolo 10, comma 5. La Direzione generale dell'organizzazione, del bilancio e del personale del Ministero fornisce, altresi', le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 17 SETTEMBRE 2013, N. 138

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-06-12;208~art9 · fonte del testo