Art. 4 — Ufficio legislativo
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 17 settembre 2013, n. 138.
Abrogato dal 31 dicembre 2013
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 17 settembre 2013, n. 138.
Abrogato dal 31 dicembre 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 7 agosto 2003 al 31 dicembre 2013. 266 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'Ufficio legislativo cura l'attivita' di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti Uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura in particolare il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, compresi tutti gli atti di sindacato ispettivo, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre Amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa degli atti dell'Unione europea; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorita' amministrative indipendenti, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e con l'Avvocatura dello Stato; segue altresi' la legislazione regionale per le materie di interesse del Ministero. Svolge attivita' di consulenza giuridica per il Ministro e sulle questioni di particolare rilevanza per il Ministero. Il Capo dell'Ufficio legislativo e' nominato tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonche' fra docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla Pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa. Puo' essere nominato il Vice Capo dell'Ufficio legislativo fra i dirigenti del Ministero compresi nel contingente di dieci unita' di cui all'articolo 9, comma 2.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 17 SETTEMBRE 2013, N. 138
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-06-12;208~art4 · fonte del testo
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