Art. 12 — Norme finali e abrogazioni
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 17 settembre 2013, n. 138.
Abrogato dal 31 dicembre 2013
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 17 settembre 2013, n. 138.
Abrogato dal 31 dicembre 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 7 agosto 2003 al 31 dicembre 2013. 88 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'attuazione del presente regolamento non comporta, in ogni caso, nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa, in coerenza con le effettive disponibilita' di bilancio a legislazione vigente, l'eventuale maggiore spesa derivante dalla previsione dei trattamenti economici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, e' compensata rendendo indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 216.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 17 SETTEMBRE 2013, N. 138
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-06-12;208~art12 · fonte del testo
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