Art. 7 — Uffici di coordinamento sanitario
Gli uffici di coordinamento sanitario, istituiti alle dirette dipendenze della Direzione Centrale di Sanita' del Dipartimento della pubblica sicurezza presso i capoluoghi di regione e di provincia di cui all'allegata Tabella C, che ne determina la competenza territoriale ed e' parte integrante del presente decreto, svolgono funzioni in materia di pianificazione della gestione delle risorse umane e strumentali e di coordinamento delle attivita' delle strutture sanitarie periferiche. Agli uffici di coordinamento sanitario sono preposti dirigenti superiori medici della Polizia di Stato, nell'ambito della relativa dotazione organica. Alla sistemazione logistica degli uffici di cui al comma 1 provvedono gli uffici sanitari provinciali.
Testo vigente dal 15 febbraio 2020
