Art. 7
L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, e' sostituito dal seguente: "Art. 22 (Requisiti della copertura assicurativa). - 1. Affinche' si possa considerare adempiuto l'obbligo di cui all'art. 21 il contratto di assicurazione deve rispondere ai seguenti requisiti:
- 1)massimale non inferiore a lire 1 miliardo per sinistro, lire 1 miliardo per persona e lire 1 miliardo per animali o cose;
- 2)estensione della copertura assicurativa anche ai voli compiuti, con mezzi provvisti di motore, da persona diversa dall'assicurato ed eventualmente anche contro la volonta' di questi, salva, in tal caso, la possibilita' di rivalsa dell'assicuratore verso l'autore del danno;
- 3)estensione della copertura anche ai danni cagionati con colpa grave;
- 4)obbligo dell'assicuratore di risarcire direttamente il danneggiato, a richiesta di costui;
- 5)divieto, per l'assicuratore, di opporre al terzo danneggiato, nei limiti del massimale, eccezioni derivanti dal contratto o clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, salva la possibilita' di rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato, nella misura e nelle ipotesi previste dal contratto;
- 6)durata della copertura non inferiore a mesi 6;
- 7)estensione della copertura ai danni cagionati a qualunque soggetto diverso dall'assicurato, e dal pilota senza limitazioni rel- ative a rapporti di parentela, professionali e simili.".
Testo vigente dal 26 giugno 1993
