Art. 5
L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, e' sostituito dal seguente: "Art. 16 (Attivita' preparatoria e conseguimento di attestati di idoneita'). - 1. L'attivita' teorico-pratica per la preparazione allo svolgimento dell'attivita' di volo da diporto o sportivo per il rilascio del relativo attestato di idoneita' deve essere condotta, in attuazione dei corsi istituiti dall'Aero club d'Italia, secondo le modalita' ed i criteri da quest'ultimo stabiliti ed approvati dal Ministero dei trasporti, presso gli aero club federati e le associazioni, non aventi scopo di lucro, fra persone che si interessano di questioni aeronautiche, aggregate all'Aero club d'Italia. 2. E' condizione per la legittimita' dell'esercizio dei corsi preparatori la copertura assicurativa della scuola per i danni provocati e riportati dagli allievi ed istruttori durante le esercitazioni di volo, con un massimale non inferiore a lire 500 milioni per persona, animale o cosa, ferme restando le regole generali concernenti l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni a terzi.".
Testo vigente dal 26 giugno 1993
