Art. 4
L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, e' sostituito dal seguente: "Art. 12 (Attestato di idoneita'). - 1. Per essere ammessi allo svolgimento di attivita' di volo da diporto o sportivo e' necessario essere in possesso di un attestato di idoneita' rilasciato dall'Aero club d'Italia. 2. L'attestato di cui al comma 1 si consegue superando le prove di esame relative ad appositi corsi istituiti dall'Aero club d'Italia con le modalita' dallo stesso stabilite ed approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile. 3. Possono aspirare al rilascio dell'attestato di cui al primo comma i cittadini italiani, i cittadini di uno Stato membro della CEE o cittadini di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocita', purche' si tratti di stranieri residenti in Italia e in regola agli effetti del soggiorno. 4. Per ottenere il rilascio dell'attestato il richiedente deve presentare il certificato di idoneita' psicofisica di cui agli articoli seguenti, nonche' il nulla osta rilasciato dal questore della provincia di residenza che valutera' anche l'inesistenza di controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' della sicurezza dello Stato. 5. Il certificato d'idoneita' fisica ha valore per due anni; la sua scadenza deve essere annotata, a cura dell'Aero club d'Italia, nell'attestato di cui al comma 1. Alla scadenza l'interessato deve presentare un nuovo certificato per la convalida dell'attestato e per l'annotazione, sullo stesso, della nuova scadenza. 6. Per coloro i quali svolgono la funzione di istruttore il certificato d'idoneita' psico-fisica ha valore per un anno dal compimento del quarantesimo anno di eta'. 7. I cittadini stranieri, non residenti, che intendano praticare l'attivita' di volo da diporto o sportivo sul territorio dello Stato, devono essere in possesso della licenza sportiva FAI in corso di validita', rilasciata dalla FAI per il tramite dell'Aeroclub nazionale di appartenenza, o di altro attestato abilitante all'attivita' di volo da diporto o sportivo rilasciato dall'autorita' competente del Paese di appartenenza e riconosciuto dall'Ae.C.I. Gli stessi devono essere inoltre muniti del nulla osta del questore competente per il luogo delle gare sportive o delle manifestazioni aeronautiche e devono provvedere alla copertura assicurativa ai sensi del presente decreto.".
Testo vigente dal 26 giugno 1993
