Per le Forze di polizia ad ordinamento militare le risorse non utilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 sono oggetto di successivo accordo e pari a:

  • a)per l'Arma dei carabinieri: euro 149.670 per il 2018, euro 802.563 per il 2019, euro 1.155.835 per il 2020 e euro 2.341.309 a decorrere dal 2021;
  • b)per la Guardia di finanza: euro 71.718 per il 2018, euro 423.385 per il 2019, euro 618.718 per il 2020 e euro 1.367.041 a decorrere dal 2021. Le risorse di cui al comma 1 sono al netto di quelle utilizzate in applicazione dell'articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77. Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi a carico dello Stato e l'imposta regionale sulle attivita' produttive.

Testo vigente dal 31 dicembre 2025

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-12-04;203~art6 · fonte del testo