Le risorse non utilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 sono oggetto di successivo accordo e pari a euro 7.165.244 a decorrere dal 2021. Le risorse di cui al comma 1 sono al netto degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 12-bis del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77. Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi e l'imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dello Stato.

Testo vigente dal 31 dicembre 2025

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-12-04;202~art3 · fonte del testo