1. Ciascuno atto di registrazione contiene l'oggetto della registrazione stessa e tutte le indicazioni, purche' di carattere non riservato, ritenute necessarie per le esigenze di applicazione della legge e del presente decreto, per il rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia, con particolare riferimento a quello nei confronti degli Stati che assicurano la reciprocita', nonche' per le esigenze di informazione dei nazionali italiani interessati. 2. La consultazione del registro da parte degli interessati e' effettuata con le modalita' che saranno rese note dal direttore generale delle miniere del M.I.C.A. 3. Copie dei singoli atti di registrazione, autenticate dal direttore amministrativo responsabile o dal segretario tecnico del registro, possono essere affidati agli interessati per il periodo di tempo necessario alla eventuale riproduzione. 4. Copia autentica di ciascun atto di registrazione e' trasmessa alle amministrazioni dello Stato interessate. 5. Sulla base degli atti di registrazione relativi alla prima parte del registro, il Ministero degli affari esteri provvede, ove necessario, a fornire le pertinenti informazioni agli Stati che assicurano la reciprocita', nell'osservanza degli obblighi internazionali assunti in proposito dall'Italia.
Testo vigente dal 15 giugno 1988
