Art. 5 — Personale degli uffici di diretta collaborazione
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 30 ottobre 2023, n. 173.
Abrogato dal 16 dicembre 2023
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 30 ottobre 2023, n. 173.
Abrogato dal 16 dicembre 2023
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2 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 2008 al 16 dicembre 2023. 504 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 2, comma 2, lettere h) e i), e' stabilito complessivamente in duecentosettanta comprensive delle unita' addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Possono, inoltre, essere assegnati nel limite del venti per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, nell'ambito del contingente complessivo di duecentosettanta unita' stabilito dal comma 1, sono individuati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale di seconda fascia non superiore a dieci. L'incarico di livello dirigenziale generale, di cui all'art. 3 comma 1, ultimo periodo, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed eventuali altri incarichi dirigenziali generali, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono conferiti nei limiti dell'esistente dotazione organica dei dirigenti di prima fascia del Ministero. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione e sono attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, limitatamente a quelli di livello dirigenziale generale, e con decreto del Ministro, negli altri casi, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti percentuali ivi previsti. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal segretario particolare del Ministro, dal capo della segreteria del Ministro, dal capo di Gabinetto, dal capo della segreteria tecnica del Ministro, dal capo dell'ufficio legislativo, dal consigliere diplomatico, dal capo dell'ufficio stampa del Ministro, dal Presidente del Servizio di controllo interno e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora dirigenti appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo. All'atto del giuramento di un nuovo Ministro si applica l'articolo 1, comma 24-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2023, N. 173
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-11-28;198~art5 · fonte del testo
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