Art. 19 — Procedimenti disciplinari pendenti

I procedimenti disciplinari non ancora esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere trasferiti ai consigli giudiziari competenti che provvedono ai sensi dei commi 6 e seguenti dell'articolo 17.

Testo vigente dal 19 luglio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-10;198~art19 · fonte del testo