Art. 18 — Provvedimenti cautelari
Il giudice di pace e' sospeso dall'esercizio delle funzioni quando e' sottoposto a misura cautelare personale. Nei casi indicati al comma 1 il presidente della corte d'appello, non appena acquisita notizia dell'esecuzione della misura cautelare, richiede la sospensione dalle funzioni di giudice di pace al consiglio giudiziario, integrato ai sensi dell'articolo 16. Il consiglio giudiziario, verificata la fondatezza della richiesta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinche' dichiari la sospensione. Il Consiglio superiore della magistratura, adottato il provvedimento di cui al comma 2, lo comunica al consiglio giudiziario che provvede ai sensi dei commi 6 e seguenti dell'articolo 17. Il giudice di pace puo' essere sospeso dalle funzioni anche quando ricorrano i casi di cui agli articoli 30 e 31, comma 2, regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Quando l'azione penale e' esercitata nei confronti di un giudice di pace, il pubblico ministero ne informa il presidente della corte d'appello del distretto nel quale il giudice esercita la giurisdizione, dando notizia dell'imputazione.
Testo vigente dal 19 luglio 2000
