Art. 20 — Contributo forfettario
Agli organi incaricati di svolgere operazioni censuarie e' corrisposto dall'ISTAT un contributo forfettario, onnicomprensivo, determinato in base al numero delle unita' censite, alla tipologia delle attivita' censuarie espletate, alla complessita' aziendale ed alla dispersione territoriale. Il contributo di cui al comma 1 e' comprensivo anche delle spese di espletamento dei compiti di verifica dei dati e di coordinamento eventualmente affidati agli enti interessati, nonche' delle spese di carattere generale che dovranno essere sostenute per l'esecuzione delle operazioni censuarie e del pagamento dei compensi ai rilevatori, ai coordinatori comunali ed ai coordinatori intercomunali.
Testo vigente dal 18 luglio 2000
