Art. 2
Allo scopo di favorire la reciproca conoscenza dei problemi ed il coordinamento delle relative attivita' il Ministro convoca periodicamente la Conferenza dei dirigenti generali del Ministero. Per la trattazione integrata di affari d'interesse comune e per agevolare l'interscambio, a livello tecnico, di informazioni e di valutazioni con i comitati di cui all'art. 3, comma 7, il Ministro puo' istituire, con decreto, comitati di gestione, composti da funzionari del Ministero, dell'AIMA, dell'Ispettorato centrale repressione frodi, del Corpo forestale dello Stato nonche' da rappresentanti degli altri Ministeri interessati e delle regioni e da esperti nominati dal Ministro. Anche indipendentemente dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, i direttori generali sono tenuti a far trattare in modo associato dai propri uffici e da quelli delle altre direzioni generali e dell'AIMA, gli affari di competenza congiunta, assicurando in particolare lo stretto collegamento, fin dal momento iniziale, tra attivita' di partecipazione all'elaborazione delle politiche comunitarie e internazionali ed attivita' di elaborazione delle politiche nazionali e di applicazione delle une e delle altre.
Testo vigente dal 24 marzo 1994
