Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 1991 al 24 novembre 2007. 277 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a), possono essere utilizzate per la preparazione dei prodotti a base di carne le carni fresche che non rispondono alle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, a condizione che:
tolto: a) siano bollate conformemente alle prescrizioni contenute nel capitolo I dell'allegato C;
tolto: b) siano ottenute, sezionate, trasportate o immagazzinate separatamente o in un momento diverso rispetto alle altre carni destinate agli scambi intracomunitari di carni fresche;
tolto: c) siano utilizzate in modo da evitarne l'impiego nella preparazione dei prodotti a base di carne, destinati agli scambi intracomunitari, preparati con le carni fresche di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 4;
tolto: d) abbiano subito uno dei trattamenti di cui al capitolo II dell'allegato C. 2. Il certificato sanitario previsto all'allegato B che accompagna i prodotti sottoposti ad uno dei trattamenti di cui alla lettera d) del comma 1, deve essere integrato, sotto la voce 'natura del prodotto' di cui al punto 1 del certificato stesso, con la menzione, 'Trattato conformemente all'art. 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 80/215/CEE', se sottoposti ad uno dei trattamenti di cui ai punti 5 o 5-bis del capitolo II dell'allegato C, oppure, 'Trattato conformemente all'art. 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva n. 80/215/CEE', se sottoposti ad uno dei trattamenti di cui ai punti 6 o 7 del capitolo II dell'allegato C 2-bis. I prodotti di cui al presente articolo devono essere preparati sotto il controllo del servizio veterinario della USL competente per territorio e devono essere protetti contro eventuali contaminazioni o ricontaminazioniaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-17;194~art6 · fonte del testo
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