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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 novembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 1991 al 24 novembre 2007. 452 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: In casi di insorgenza sul territorio nazionale di peste suina africana e sempreche' la malattia non si sia verificata nei 12 mesi precedenti, il Ministro della sanita', con propria ordinanza, dispone il divieto di spedizione dalla parte di territorio interessata di prodotti a base di carne preparati in tutto o in parte con carni suine, fatta eccezione per quelli che hanno subito il trattamento termico di cui al punto 5, del capitolo II, dell'allegato C. Nel determinare le parti di territorio di cui al comma 1, si deve tener conto:

tolto: a) delle misure di profilassi adottate per l'estinzione dei focolai di infezione;

tolto: b) della superficie territoriale interessata e del numero di focolai di malattia;

tolto: c) delle misure di polizia veterinaria disposte per la difesa sanitaria degli allevamenti nazionali, ivi comprese le misure per il controllo del movimento dei suini;

tolto: d) della tendenza della dispersione della malattia e delle misure prese per evitare la dispersione. Il ricorso ai trattamenti di cui ai punti 5 e 5- bis del capitolo 2 dell'allegato C per le carni di cui al comma 1, provenienti da zone colpite da divieto a seguito di accertamento di peste suina africana, puo' intervenire solo dopo che il Ministro della sanita' abbia adottato la determinazione di cui al comma 2. 2-ter. Il divieto di spedizione dei prodotti a base di carne preparati in tutto o in parte con le carni di cui al comma 1, e' escluso per quelli sottoposti al trattamento di cui al punto 5- bis del capitolo II dell'allegato C, a condizione che tali prodotti provengano da aziende non colpite da divieti per motivi di polizia sanitaria a seguito di accertamento di peste suina africana In caso di insorgenza sul territorio nazionale di peste suina africana e sempreche' altri focolai di malattia si siano verificati nei 12 mesi precedenti, il Ministro della sanita', con propria ordinanza, dispone il divieto di spedizione di prodotti a base di carne suina, fatta eccezione per quelli sottoposti al trattamento previsto al punto 5, del capitolo II, dell'allegato C, provenienti dall'intero territorio nazionale. 3-bis. Qualora la Commissione CEE, secondo la procedura di cui all'art. 8 della direttiva n. 80/215, abbia deciso di escludere dal divieto di cui al comma 3 parte del territorio, delimitandolo secondo i criteri di cui all'art. 7-ter, paragrafo 1, della citata direttiva, dalle suddette zone escluse dal divieto in applicazione della decisione comunitaria, possono essere spediti i prodotti a base di carne suina che siano stati sottoposti al trattamento di cui al punto 5- bis del capitolo II dell'allegato C Il Ministro della sanita', con propria ordinanza, revoca o modifica le misure di cui al presente articolo per assicurarne il coordinamento con le disposizioni comunitarie.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-17;194~art24 · fonte del testo