Art. 9 (Allegato)
[1]Partecipazione ad associazioni od organizzazioni
[2]1. Il personale ispettivo comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interessi o i cui fini statutari possano interferire in qualsiasi modo con lo svolgimento della propria attivita' e comunque si attiene a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013. L'obbligo di comunicazione di cui al presente comma non riguarda l'adesione a partiti politici o a sindacati.
Testo vigente dal 6 dicembre 2024
