Art. 12 (Allegato)
[1]Principio di collaborazione
[2]1. I rapporti tra personale ispettivo e soggetti ispezionati sono improntati ai principi di collaborazione e rispetto. 2. Ferme restando le finalita' e le esigenze di accertamento, l'attivita' ispettiva e' condotta in modo da arrecare il minore disturbo possibile allo svolgimento delle attivita' dei soggetti ispezionati.
Testo vigente dal 6 dicembre 2024
