Art. 10 — Competenze dei SIIT
Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale e trasportistica delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e Bolzano, i SIIT assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152. In particolare, i SIIT svolgono, anche su base convenzionale, le funzioni di carattere amministrativo, operativo, gestionale ed i connessi servizi sulle materie della progettazione e realizzazione di opere pubbliche, repressione dell'abusivismo edilizio, vigilanza sugli enti gestori, demanio marittimo statale, navigazione, trasporto terrestre, sicurezza dei trasporti ad impianti fissi, circolazione e sicurezza stradale, espletamento del servizio di polizia stradale nonche' altre attivita' tecnico-amministrative su base convenzionale. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il Settore infrastrutture svolge le funzioni di competenza del SIIT nei seguenti ambiti di attivita':
- a)opere pubbliche di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
- b)attivita' di vigilanza sulle opere pubbliche finanziate anche in parte dal Ministero;
- c)attivita' di supporto, su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non, nonche' di Enti ed organismi;
- d)compiti di supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- e)gestione e tutela del demanio marittimo statale;
- f)attivita' di competenza statale di supporto alla repressione dell'abusivismo edilizio;
- g)supporto alla attivita' di vigilanza sull'Anas e sui gestori delle infrastrutture autostradali;
- h)supporto alla attivita' di vigilanza sulle dighe ricadenti nel bacino territoriale;
- i)supporto alla attivita' di gestione dei programmi di iniziativa comunitaria;
- j)attivita' di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;
- k)rapporti istituzionali con le Regioni, le Province e gli enti locali;
- l)supporto alla gestione del contenzioso nelle materie di competenza;
- m)espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il Settore trasporti svolge le funzioni di competenza del SIIT nei seguenti ambiti di attivita':
- a)attivita' in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, componenti ed unita' tecniche indipendenti;
- b)attivita' in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione;
- c)attivita' in materia di conducenti: rilascio di patenti, certificati di abilitazione professionale, ecc.;
- d)attivita' in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso di competenza statale;
- e)compiti di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
- f)attivita' in materia di navigazione interna di competenza statale;
- g)attivita' in materia di immatricolazioni veicoli;
- h)circolazione e sicurezza stradale;
- i)rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli enti locali;
- j)funzioni di certificazione di qualita', ispezione e controllo tecnico;
- k)gestione del contenzioso nelle materie di competenza;
- l)coordinamento dell'interoperabilita' dei sistemi di trasporto;
- m)espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- n)consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche Amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza;
- o)attivita' in materia di autotrasporto;
- p)attivita' di formazione, aggiornamento e ricerca. 23
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254
2Il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296."
D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271
3Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato, ad eccezione dell'articolo 16, commi 4 e 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
Testo vigente dal 24 febbraio 2008
