Art. 9 — Dotazioni organiche e misure attuative
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 22 luglio 2009, n. 129.
Abrogato dal 22 settembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 22 luglio 2009, n. 129.
Abrogato dal 22 settembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 2008 al 22 settembre 2009. 335 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le dotazioni organiche del Ministero (ruolo agricoltura e ruolo ICQ) sono rispettivamente determinate dalle tabelle A e B, allegate al presente regolamento, tenuto conto delle misure di razionalizzazione e riorganizzazione delle strutture ministeriali adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, da adottare ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico e sono definiti le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio. Nei successivi sessanta giorni si procede all'adozione dei conseguenti provvedimenti, in conformita' a quanto previsto dal Piano di cui all'articolo 1, comma 407, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione. In applicazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero di uffici e di posti di funzione di livello dirigenziale non generale individuato con i suddetti decreti e' fissato in ottantacinque, di cui tre presso gli uffici di diretta collaborazione. Per l'Ispettorato, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2, si procede alla ripartizione, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche previste nell'allegata tabella B, dei contingenti di personale con riferimento alla sede centrale ed alle sedi periferiche. In sede di attuazione delle attivita' di formazione, riqualificazione e riconversione del personale, si tiene conto della nuova organizzazione del Ministero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 22 LUGLIO 2009, N. 129
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-01-09;18~art9 · fonte del testo
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