Art. 7 — Dipartimento per le risorse idriche
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 17 giugno 2003, n. 261.
Abrogato dal 1 ottobre 2003
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 17 giugno 2003, n. 261.
Abrogato dal 1 ottobre 2003
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 2001 al 1 ottobre 2003. 966 parole tolte, 11 parole aggiunte in 43 capoversi.
tolto: Il Dipartimento per le risorse idriche e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
tolto: a) Direzione per la tutela delle acque interne;
tolto: b) Direzione per la difesa del mare. La Direzione per la tutela delle acque interne svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
tolto: a) supporto al Ministro nella definizione della programmazione, degli indirizzi e del controllo in materia di risorse idriche;
tolto: b) tutela delle acque interne superficiali e sotterranee dall'inquinamento;
tolto: c) tutela delle risorse idriche sotto il profilo qualitativo e quantitativo;
tolto: d) salvaguardia dei corpi idrici e degli ecosistemi fluviali, lacuali e lagunari;
tolto: e) promozione di attivita, di vigilanza e controllo degli scarichi inquinanti nei corpi idrici interni;
tolto: f) promozione del completamento e della razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue;
tolto: g) recepimento e attuazione delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea in materia di acque interne, superficiali e sotterranee;
tolto: h) intesa, con la Direzione per la difesa del territorio, per l'indirizzo e il coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti del Ministero nei comitati tecnici dei bacini di rilievo regionale e interregionale e nei comitati tecnici delle autorita' di bacino di rilievo nazionale;
tolto: i) tutela degli usi delle acque;
tolto: j) interventi per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, per quanto attiene alle materie di competenza;
tolto: l) cura, nelle materie di competenza, degli adempimenti concernenti la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento, nonche' la predisposizione degli elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari;
tolto: m) censimento nazionale dei corpi idrici;
tolto: n) direttive generali e di settore per il censimento e il monitoraggio delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;
tolto: o) formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di bacino;
tolto: p) metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;
tolto: q) direttive e parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica, con finalita' di prevenzione delle emergenze idriche;
tolto: r) criteri per la gestione del servizio idrico integrato come definito dall'articolo 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
tolto: s) definizione dei livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' ai criteri e agli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;
tolto: t) definizione di meccanismi e di istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;
tolto: u) criteri e indirizzi per la programmazione, d'intesa con la Direzione difesa del suolo, dei trasferimenti di acqua per il consumo umano e altri compiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), e dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
tolto: v) criteri e indirizzi per la disciplina generale dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 30, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
tolto: z) direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a garantire omogeneita, a parita' di condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione di acqua, secondo i principi stabiliti dall'articolo 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
tolto: aa) definizione e aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del risparmio idrico previsto dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
tolto: bb) definizione del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico;
tolto: cc) attivita' di vigilanza e controllo sull'uso delle risorse idriche;
tolto: dd) supporto al Ministro per gli aspetti tecnici relativi alla vigilanza sull'attivita' dell'Agenzia;
tolto: ee) concessioni di grande derivazione di acqua che interessino il territorio di piu' regioni e piu' bacini idrografici in assenza della determinazione del bilancio idrico;
tolto: ff) concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico;
tolto: gg) definizione degli obiettivi di qualita' delle acque, ivi comprese quelle della laguna di Venezia. La Direzione per la difesa del mare svolge le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti che seguono anche avvalendosi delle locali capitanerie di porto, in materia di sorveglianza sulle aree marine protette e per le attivita' di prevenzione e lotta agli inquinamenti del mare, secondo quanto previsto dalla legge:
tolto: a) istituzione e gestione delle aree marine protette;
tolto: b) tutela della biodiversita' marina e delle specie marine protette e dell'ambiente marino costiero nel suo complesso, con esclusione dei tratti prospicienti i parchi e le riserve naturali ferme restando, per ogni altro aspetto, le competenze del Ministero per le politiche agricole e forestali in materia di pesca e di acquacoltura;
tolto: c) monitoraggio delle acque marine, cooperazione alla valutazione di impatto ambientale prevista per impianti e strutture insistenti sull'ambiente marino e costiero;
tolto: d) promozione della sicurezza dell'ambiente marino e della prevenzione del danno ambientale, anche con riferimento alle conseguenze ambientali di incidenti marittimi;
tolto: e) autorizzazioni agli scarichi in mare da nave o da piattaforma;
tolto: f) individuazione e attuazione degli interventi per la gestione integrata della fascia costiera marina e per la partecipazione alle attivita' definite a livello internazionale per la tutela del mare e per la regolarita' degli interventi di caccia e pesca;
tolto: g) difesa delle coste, d'intesa con la Direzione per la difesa del territorio;
tolto: h) pianificazione e coordinamento degli interventi in caso di emergenza-inquinamento dell'ambiente marino, anche con ausilio di supporto informatico;
tolto: i) attivazione dei mezzi specializzati per l'intervento antinquinamento dell'ambiente marino;
tolto: l) cura, nelle materie di competenza, degli adempimenti concernenti la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento, nonche' la predisposizione degli elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari;
tolto: m) supporto al Ministro per l'esercizio della vigilanza sull'attivita' scientifica, amministrativa e contabile sull'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare - ICRAM.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 17 GIUGNO 2003, N. 261
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-27;178~art7 · fonte del testo
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