Art. 1
* * * La Segreteria di Stato - Sezione per i rapporti con gli Stati - ossequia distintamente l'Eccellentissima Ambasciata d'Italia e, con riferimento alla nota verbale n. 175, in data 25 gennaio 1994, relativa all'art. 10, n. 2, comma 1, dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense, ha l'onore di confermare da parte della Santa Sede la seguente intesa: "La Repubblica italiana e la Santa Sede, in prima attuazione dell'art. 10, n. 2, comma 1, dell'accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, fermo restando quanto stabilito dal punto 4 dell'intesa 14 dicembre 1985 tra l'autorita' scolastica e la Conferenza episcopale italiana (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751), hanno determinato quanto segue: Art. 1. Le Parti concordano nel considerare, oltre alla teologia, disciplina ecclesiastica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, n. 2, comma 1, dell'accordo di revisione del Concordato 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, la disciplina 'Sacra Scrittura'.
Testo vigente dal 16 marzo 1994
