Art. 2 — Conferenza interdipartimentale e Comitati dipartimentali
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 novembre 2007, n. 233.
Abrogato dal 30 dicembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 novembre 2007, n. 233.
Abrogato dal 30 dicembre 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2004 al 30 dicembre 2007. 160 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il Ministro convoca periodicamente in conferenza i capi dei Dipartimenti per l'esame delle questioni attinenti al coordinamento generale dell'attivita' del Ministero e la formulazione al Ministro stesso di proposte per l'adozione di atti di indirizzo e di direttive volti ad assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La Conferenza e' presieduta dal Ministro o da un suo delegato. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare i dirigenti preposti agli uffici centrali di livello dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento della Conferenza sono assicurate dalla Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione. Il capo del Dipartimento ed i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale, anche periferici, compresi nel Dipartimento si riuniscono ordinariamente in comitato, ai fini del necessario coordinamento dell'attivita' degli uffici e per la formulazione al Ministro di proposte per l'emanazione di atti d'indirizzo e direttive.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 NOVEMBRE 2007, N. 233
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-06-10;173~art2 · fonte del testo
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