Art. 2 — Norme transitorie e finali

Al fine di garantire l'indispensabile continuita' nell'espletamento dei compiti e delle funzioni ad essa attribuiti, la Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza continua ad operare fino all'adozione dei provvedimenti organizzativi riguardanti gli uffici di livello dirigenziale non generale, conseguenti alle modifiche di cui all'articolo 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno provvede agli adempimenti di cui al presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 1 ottobre 2018

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-08-02;112~art2 · fonte del testo