Art. 22 — Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 19,942 milioni di euro per l'anno 2006, in 121,500 milioni di euro per l'anno 2007 e in 267,883 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede:
- a)per l'anno 2006, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b)per l'anno 2007, quanto a 30,000 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto a 91,500 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- c)a decorrere dall'anno 2008, quanto a 30,000 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto a 237,883 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; autorizzazioni iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base 4.1.5.4 «Fondi da ripartire per oneri di personale», al capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni medesimi. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 18 ottobre 2007
