[1]Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' fissato in euro 155,39 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

[2]Gradi

[3]Parametro

[4]Incrementi mensili lordi (euro)

[5]Stipendi annui lordi (euro)

[6]Tenente colonnello /maggiore

[7]150,00

[8]11,13

[9]23.308,50

[10]Capitano

[11]144,50

[12]10,72

[13]22.453,86

[14]Tenente

[15]139,00

[16]10,31

[17]21.599,21

[18]Sottotenente

[19]133,25

[20]9,88

[21]20.705,72

[22]Maresciallo aiutante SUPS {luogotenente} /maresciallo aiutante {luogotenente}

[23]139,00

[24]10,31

[25]21.599,21

[26]Maresciallo aiutante SUPS/maresciallo aiutante (con 8 anni nel grado

[27]135,50

[28]10,05

[29]21.055,35

[30]Maresciallo aiutante SUPS/maresciallo aiutante

[31]133,00

[32]9,86

[33]20.666,87

[34]Maresciallo capo

[35]128,00

[36]9,49

[37]19.889,92

[38]Maresciallo ordinario

[39]124,00

[40]9,20

[41]19.268,36

[42]Maresciallo

[43]120,75

[44]8,96

[45]18.763,34

[46]Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)

[47]122,50

[48]9,09

[49]19.035,28

[50]Brigadiere capo

[51]120,25

[52]8,92

[53]18.685,65

[54]Brigadiere

[55]116,25

[56]8,62

[57]18.064,09

[58]Vice Brigadiere

[59]112,25

[60]8,33

[61]17.442,53

[62]Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)

[63]113,50

[64]8,42

[65]17.636,77

[66]Appuntato scelto

[67]111,50

[68]8,27

[69]17.325,99

[70]Appuntato

[71]108,00

[72]8,01

[73]16.782,12

[74]Carabiniere scelto/Finanziere scelto

[75]104,50

[76]7,75

[77]16.238,26

[78]Carabiniere /Finanziere

[79]101,25

[80]7,51

[81]15.733,24 Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

[82]Gradi

[83]Parametro

[84]Incrementi mensili lordi (euro)

[85]Stipendi annui lordi (euro)

[86]Tenente Colonnello /Maggiore

[87]150,00

[88]16,50

[89]23.373,00

[90]Capitano

[91]144,50

[92]15,90

[93]22.515,99

[94]Tenente

[95]139,00

[96]15,29

[97]21.658,98

[98]Sottotenente

[99]133,25

[100]14,66

[101]20.763,02

[102]Maresciallo Aiutante SUPS {luogotenente} /Maresciallo aiutante {luogotenente}

[103]139,00

[104]15,29

[105]21.658,98

[106]Maresciallo aiutante SUPS/Maresciallo aiutante (con 8 anni nel grado)

[107]135,50

[108]14,91

[109]21.113,61

[110]Maresciallo aiutante SUPS/Maresciallo aiutante

[111]133,00

[112]14,63

[113]20.724,06

[114]Maresciallo capo

[115]128,00

[116]14,08

[117]19.944,96

[118]Maresciallo ordinario

[119]124,00

[120]13,64

[121]19.321,68

[122]Maresciallo

[123]120,75

[124]13,28

[125]18.815,27

[126]Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)

[127]122,50

[128]13,48

[129]19.087,95

[130]Brigadiere capo

[131]120,25

[132]13,23

[133]18.737,36

[134]Brigadiere

[135]116,25

[136]12,79

[137]18.114,08

[138]Vice Brigadiere

[139]112,25

[140]12,35

[141]17.490,80

[142]Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)

[143]113,50

[144]12,49

[145]17.685,57

[146]Appuntato scelto

[147]111,50

[148]12,27

[149]17.373,93

[150]Appuntato

[151]108,00

[152]11,88

[153]16.828,56

[154]Carabiniere selto/Finanziere scelto

[155]104,50

[156]11,50

[157]16.283,19

[158]Carabiniere /Finanziere

[159]101,25

[160]11,14

[161]15.776,78 Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

[162]Gradi

[163]Parametro

[164]Incrementi mensili lordi (euro)

[165]Stipendi annui lordi (euro)

[166]Tenente Colonnello /Maggiore

[167]150,00

[168]127,50

[169]24.705,00

[170]Capitano

[171]144,50

[172]122,83

[173]23.799,15

[174]Tenente

[175]139,00

[176]118,15

[177]22.893,30

[178]Sottotenente

[179]133,25

[180]113,26

[181]21.946,28

[182]Maresciallo aiutante SUPS {luogotenente} /Maresciallo aiutante {luogotenente}

[183]139,00

[184]118,15

[185]22.893,30

[186]Maresciallo Aiutante SUPS/ Maresciallo aiutante (con 8 anni nel grado)

[187]135,50

[188]115,18

[189]22.316,85

[190]Maresciallo Aiutante SUPS/Maresciallo aiutante

[191]133,00

[192]113,05

[193]21.905,10

[194]Maresciallo capo

[195]128,00

[196]108,80

[197]21.081,60

[198]Maresciallo ordinario

[199]124,00

[200]105,40

[201]20.422,80

[202]Maresciallo

[203]120,75

[204]102,64

[205]19.887,53

[206]Brigadiere mpo (con 8 anni nel grado)

[207]122,50

[208]104,13

[209]20.175,75

[210]Brigadiere mapo

[211]120,25

[212]102,21

[213]19.805,18

[214]Brigadiere

[215]116,25

[216]98,81

[217]19.146,38

[218]Vice Brigadiere

[219]112,25

[220]95,41

[221]18.487,58

[222]Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)

[223]113,50

[224]96,48

[225]18.693,45

[226]Appuntato scelto

[227]111,50

[228]94,77

[229]18.364,05

[230]Appuntato

[231]108,00

[232]91,80

[233]17.787,60

[234]Carabiniere scelto/Finanziere scelto

[235]104,50

[236]88,83

[237]17.211,15

[238]Carabiniere /Finanziere

[239]101,25

[240]86,06

[241]16.675,88

[242]1 2 Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51

1

Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che " La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in applicazione dell'articolo 15 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007".

D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184

2

con decorrenza dal 1 gennaio 2008

Il D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e' fissato in euro 165,65 annui lordi". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e' fissato in euro 172,70 annui lordi".

Testo vigente dal 25 novembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 25 novembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 2009 al 25 novembre 2010.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184

    Il D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e' fissato in euro 165,65 annui lordi". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e' fissato in euro 172,70 annui lordi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-09-11;170~art20 · fonte del testo