Art. 183 — Lavori a mezzo cottimi
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 2005 al 6 luglio 2013. 243 parole tolte, 11 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Possono essere eseguiti a mezzo cottimi tutti gli interventi di cui agli articoli 122, 123 e 124. L'importo dei cottimi non deve essere superiore a 200.000 euro, salvo i limiti di 50.000 euro per quelli di cui all'articolo 123, comma 1, lettera b). Gli interventi indicati all'articolo 122, concernenti la segretezza e la sicurezza, e all'articolo 123, comma 1, punto h), lavori da eseguire all'estero e all'articolo 124, lavori a finanziamento della NATO, ovvero realizzati sul territorio nazionale da Paesi alleati, possono essere eseguiti per qualsiasi importo. L'affidamento e' preceduto da una gara informale alla quale deve essere invitato un numero di ditte compreso fra cinque e quindici. Per cottimi di importo contenuto entro 20.000 euro, l'affidamento e' regolato da lettera ordinativo. Per importo superiore, da scrittura privata. La lettera ordinativo o la scrittura privata devono contenere:
tolto: a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
tolto: b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
tolto: c) le condizioni tecnico-amministrative di esecuzione;
tolto: d) il capitolato tecnico o condizioni tecniche di riferimento;
tolto: e) il termine di ultimazione dei lavori;
tolto: f) le modalita' di pagamento;
tolto: g) le penalita' in caso di ritardo e il diritto dell'Amministrazione di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 122. Gli affidamenti tramite cottimo sono comunicati con post-informazione effettuata all'Osservatorio e sono pubblicati nell'albo dell'Ente appaltante dei nominativi degli affidatari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 15 NOVEMBRE 2012, n. 236
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-04-19;170~art183 · fonte del testo
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