Art. 133 — Società tra imprese riunite
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 2005 al 6 luglio 2013. 157 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le imprese riunite dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una societa' anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori. La societa' subentra, senza che cio' costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessita' di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilita' delle imprese riunite ai sensi della legge. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo all'Amministrazione, e subordinatamente alla iscrizione della societa' nel registro delle imprese. Tutte le imprese riunite devono far parte della societa', la quale non puo' conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la societa' puo' essere costituita anche dalle sole imprese interessate all'esecuzione parziale. Ai soli fini della qualificazione, i lavori eseguiti dalla societa' sono riferiti alle singole imprese associate, secondo le rispettive quote di partecipazione alla societa' stessa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 15 NOVEMBRE 2012, n. 236
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-04-19;170~art133 · fonte del testo
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