Art. 111 — Categorie di opere generali e specializzate, strutture, impianti e opere speciali
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 2005 al 6 luglio 2013. 328 parole tolte, 11 parole aggiunte in 16 capoversi.
tolto: Ai fini dei bandi di gara e della qualificazione delle imprese le opere e i lavori appartengono ad una o piu' categorie di opere generali ovvero ad una o piu' categorie di opere specializzate. Per opere generali si intendono le opere o i lavori caratterizzati da una pluralita' di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte. Per opere specializzate si intendono le lavorazioni che nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalita'. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le seguenti opere specializzate se di importo superiore a quelli indicati all'articolo 112, comma 3:
tolto: a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
tolto: b) l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;
tolto: c) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
tolto: d) l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione;
tolto: e) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
tolto: f) i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
tolto: g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
tolto: h) la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
tolto: i) i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
tolto: l) la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;
tolto: m) l'armamento ferroviario;
tolto: n) gli impianti di potabilizzazione;
tolto: o) la bonifica da ordigni bellici;
tolto: p) le strutture protette;
tolto: q) realizzazione, gestione e manutenzione di oleodotti. Il sistema di realizzazione delle suddette opere ricade nella fattispecie di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge. Le bonifiche di cui alle lettere h) ed o), sono disciplinate da apposite istruzioni tecnico-amministrative emanate, con decreto del Ministro della difesa su proposta di Geniodife.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 15 NOVEMBRE 2012, n. 236
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-04-19;170~art111 · fonte del testo
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