Art. 104 — Licitazione privata
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 2005 al 6 luglio 2013. 226 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I bandi di gara contengono le indicazioni previste dall'articolo 100, comma 1, lettere da a)
tolto: ad n) e lettera q), nonche' dall'articolo 103, commi 1 e 3, e sono resi noti con le forme di pubblicita' di cui all'articolo 118, comma 2. Sono invitati a presentare offerta i soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara in numero compreso fra cinque e venti. Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulti inferiore a cinque, Geniodife determina se ricorrano le condizioni per procedere a nuova gara, modificando le relative condizioni, ovvero proseguire nel procedimento avviato. Se il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulta superiore a quello fissato, la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta viene effettuata per una meta' arrotondata per difetto, sulla base dei criteri stabiliti in sede di bando o di lettera di invito e per i restanti tramite sorteggio pubblico. La procedura di scelta degli offerenti avviene in seduta pubblica, con data indicata nel bando di gara, limitatamente alla fase di verifica della documentazione amministrativa, e in seduta riservata ai fini dell'attribuzione dei punteggi stabiliti in sede di bando o di lettera di invito. Nei successivi tre giorni e' comunicato formalmente a ciascuno dei soggetti concorrenti l'esito della selezione ed il punteggio riportato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 15 NOVEMBRE 2012, n. 236
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-04-19;170~art104 · fonte del testo
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