Art. 1 — Ambito di applicazione
Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, ((...)) dei geologi e degli ingegneri.
Testo vigente dal 15 febbraio 2018
