Art. 25 — Disposizioni finali e transitorie

Le concessioni attribuite dall'UNIRE per l'esercizio delle scommesse in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono prorogate al 31 dicembre 1998, ovvero, se non risulta possibile espletare le gare entro tale data, al 31 dicembre 1999, salvo recesso del concessionario. Le stesse concessioni per l'esercizio delle scommesse, esclusa la TRIS, sono rinnovabili per una sola volta, fermo restando il rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1.

Testo vigente dal 1 giugno 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-08;169~art25 · fonte del testo