Art. 15 — Soggetti passivi
Sono soggetti all'imposta unica di cui all'articolo 14:
- a)i gestori degli ippodromi, relativamente alle scommesse accettate all'interno degli ippodromi medesimi;
- b)i titolari delle agenzie ippiche, per le scommesse dalle stesse accettate;
- c)il concessionario, per le scommesse TRIS raccolte presso le ricevitorie;
- d)gli allibratori, per le scommesse a quota fissa dagli stessi accettate.
Testo vigente dal 1 giugno 1998
