Art. 17 — A l i q u o t e

1. L'aliquota dell'imposta unica e' stabilita nella misura del cinque per cento. Tale aliquota e' elevata al sette per cento per la scommessa TRIO e al dieci per cento per la scommessa TRIS relativa a corse ippiche inserite nello specifico calendario nazionale, accettate contemporaneamente negli ippodromi, nelle agenzie ippiche e nelle ricevitorie autorizzate. 2. La misura dell'imposta unica sulla scommessa TRIS e' elevata al tredici per cento per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.

Testo vigente dal 1 giugno 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-08;169~art17 · fonte del testo