Art. 17 — A l i q u o t e
1. L'aliquota dell'imposta unica e' stabilita nella misura del cinque per cento. Tale aliquota e' elevata al sette per cento per la scommessa TRIO e al dieci per cento per la scommessa TRIS relativa a corse ippiche inserite nello specifico calendario nazionale, accettate contemporaneamente negli ippodromi, nelle agenzie ippiche e nelle ricevitorie autorizzate. 2. La misura dell'imposta unica sulla scommessa TRIS e' elevata al tredici per cento per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.
Testo vigente dal 1 giugno 1998
