Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 10 maggio 2006 al 9 ottobre 2010. 197 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Le spese per il mantenimento, il corredo, l'equipaggiamento e l'istruzione degli allievi delle scuole militari sono a carico dell'amministrazione. Gli allievi delle scuole militari sono tenuti al pagamento della retta nella misura e con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, e successive modificazioni. Le somme riscosse per le rette costituiscono proventi riassegnabili. Agli allievi che fruiscono di licenza straordinaria per motivi di salute sono rimborsate le aliquote della retta in ragione del numero dei giorni non trascorsi nella scuola. Il medesimo rimborso e' dovuto quando i corsi siano sospesi durante l'anno o quando gli allievi, per qualsiasi motivo, lascino definitivamente la scuola. Le famiglie o gli enti che si siano assunti l'obbligo del pagamento della retta degli allievi, sono tenuti al rimborso delle somme anticipate dalla scuola per le spese generali di carattere straordinario ovvero per i danni causati dagli allievi individualmente o collettivamente. La competente autorita' logistica centrale determina le norme per la destinazione degli oggetti di corredo degli allievi che abbiano ultimato i corsi o che vengano comunque dimessi dalla scuola. L'armamento e l'equipaggiamento sono dati agli allievi in uso per il periodo di permanenza nella scuola.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-02-21;167~art69 · fonte del testo