Art. 59 — Prestito di materiali a terzi
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 10 maggio 2006 al 9 ottobre 2010. 232 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il prestito di materiali ad altre amministrazioni dello Stato, ad enti pubblici, ed a privati e' subordinato all'autorizzazione dell'autorita' logistica centrale competente. Nei casi di missioni ed operazioni in Italia o all'estero, di pubbliche calamita', di incendi, di naufragi e di ogni evento che comporti pericolo per la vita umana, il prestito e' autorizzato dal comandante dell'organismo interessato all'immediato intervento, che informa tempestivamente l'autorita' logistica centrale. Il prestito di materiali e' effettuato a pagamento. Il prestito di materiali e' concesso con provvedimento motivato per un periodo di tempo determinato in relazione ai lavori o ai bisogni per i quali e' stato richiesto; il periodo puo' essere prorogato. La durata del prestito dei materiali, per i casi di cui al comma 2, e' commisurata al soddisfacimento dell'esigenza. Il prestito gratuito dei materiali puo' essere autorizzato secondo le disposizioni vigenti in materia. Ove non siano previste dalle istruzioni, di cui all'articolo 82, comma 1 e con esclusione dei casi in cui le istruzioni medesime prevedano che il prestito sia autorizzato dall'organismo, l'autorita' logistica centrale competente, nel concedere l'autorizzazione stabilisce:
tolto: a) le modalita' ed i vincoli per la consegna, l'uso e la restituzione dei materiali, nonche' le conseguenti operazioni contabili;
tolto: b) la misura del compenso, le modalita' e la data del relativo pagamento, se il prestito e' a titolo oneroso;
tolto: c) la forma e l'entita' della garanzia per il risarcimento di eventuali danni o perdite.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-02-21;167~art59 · fonte del testo
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