Art. 21 — Personale trasferito
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 10 maggio 2006 al 9 ottobre 2010. 143 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Nel caso di trasferimento del personale, l'organismo originario comunica a quello di destinazione:
tolto: a) le competenze spettanti corredate dei provvedimenti di attribuzione nonche' i dati relativi allo stato civile ed alla situazione di famiglia;
tolto: b) la data fino alla quale sono state corrisposte le competenze;
tolto: c) gli eventuali debiti e la relativa documentazione, nonche', nel caso di estinzione rateale, l'ammontare originario, la parte estinta e quella residua degli stessi;
tolto: d) l'importo delle eventuali anticipazioni erogate per far fronte alle immediate esigenze del trasferimento. L'organismo di destinazione rimborsa a carico del proprio fondo scorta l'ammontare dei debiti risultanti da anticipazioni corrisposte dall'organismo originario e procede ai relativi recuperi. Qualora non sia possibile recuperare sugli assegni spettanti o sulla pensione quanto dovuto dal personale all'amministrazione, l'organismo ne da' comunicazione alla Direzione generale competente, affinche' attivi le procedure stabilite per il recupero dei crediti dello Stato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-02-21;167~art21 · fonte del testo
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