Art. 23 — Designazioni elettive
Per le designazioni elettive, la votazione ha luogo in base al principio del voto limitato a non piu' di un terzo dei nominativi da designare. Per le votazioni relative a una sola designazione e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti; se la maggioranza non e' raggiunta neppure in seconda votazione, si procede al ballottaggio tra i due nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti. Per le votazioni relative a piu' designazioni risultano eletti coloro che hanno ottenuto piu' voti; in caso di parita', si procede parimenti al ballottaggio. Se la designazione riguarda cariche rappresentative di particolare rilievo da affidare a persone estranee al Consiglio, il profilo scientifico dei candidati e' illustrato per iscritto da un membro del Consiglio, e la relazione e' posta a disposizione di tutti i componenti almeno ventiquattro ore prima della votazione.
Testo vigente dal 29 marzo 1996
