Art. 17 — Sessioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria sulla base di un calendario annuale prestabilito; si riunisce inoltre in seduta straordinaria su richiesta del Ministro e quando il presidente, sentito l'ufficio di presidenza, lo ritiene opportuno, o su richiesta motivata di almeno tre membri, approvata dall'ufficio di presidenza, ovvero su richiesta motivata di almeno un quinto dei suoi componenti in carica. In questo ultimo caso la riunione avviene entro quindici giorni dalla data della richiesta.

Testo vigente dal 29 marzo 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167~art17 · fonte del testo