Art. 8 — Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 175.
Abrogato dal 10 giugno 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 175.
Abrogato dal 10 giugno 2001
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2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1995 al 10 giugno 2001. 307 parole tolte, 11 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: L'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni:
tolto: a) predispone ed adotta specifiche norme e regole tecniche per il collaudo e l'omologazione degli apparati di reti e delle apparecchiature terminali e rilascia i rapporti di prova, gli attestati di conformita' e i certificati di omologazione di propria competenza;
tolto: b) concorre alla definizione degli standards di qualita' dei servizi, delle linee guida per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica dei servizi e dei contratti di programma;
tolto: c) effettua studi e ricerche scientifiche anche connessi ai compiti affidatigli;
tolto: d) coordina i programmi di ricerca e sperimentazione operando anche attraverso convenzioni con enti ed istituti specializzati nel settore delle poste, delle telecomunicazioni e della tecnologia dell'informazione;
tolto: e) partecipa alle attivita' degli organismi nazionali ed internazionali di normazione tecnica in materia di poste e telecomunicazioni, promuovendo la partecipazione nazionale;
tolto: f) organizza corsi e seminari di formazione e specializzazione professionale del personale del Ministero e promuove lo svolgimento di corsi post-universitari di alta specializzazione tecnica tramite la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni;
tolto: g) gestisce i laboratori di prova del Ministero, nonche' i sistemi e gli impianti necessari per svolgere i compiti di istituto e fornisce il supporto all'attivita' ministeriale di vigilanza e di controllo;
tolto: h) svolge attivita' diretta a certificare la qualita' di aziende manifatturiere ed i relativi prodotti nei settori di competenza, anche in base a collaborazioni ed intese con organismi del settore;
tolto: i) certifica in merito alla compatibilita' elettromagnetica e alla protezione e sicurezza dell'utenza, del personale e degli apparati;
tolto: l) effettua prestazioni, consulenze e collaborazioni tecniche ed economiche per conto di organismi pubblici e privati. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, l'ordinamento dell'Istituto, per quanto non previsto dal comma precedente, continua ad essere disciplinato dalle norme vigenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 175
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-03-24;166~art8 · fonte del testo
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