Art. 3
Al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni, dopo il terzo comma dell'articolo 18, sono inseriti i seguenti: «Nell'ipotesi di cui al comma 1, dell'articolo 17, la Commissione, nel giorno stabilito per l'espletamento della prova da svolgersi anticipatamente, procede preliminarmente alla individuazione della materia su cui vertera' la prova mediante sorteggio tra le categorie di prove scritte di cui all'articolo 13, comma 2, lettere a), b) e c). A tale fine, la commissione predispone tre distinte buste perfettamente uguali, che sono dal presidente chiuse e suggellate, ciascuna contenente l'indicazione di una di tali prove. Dopo aver proceduto all'appello dei concorrenti, all'estrazione si procede con le modalita' di cui al terzo comma. Si applica la disposizione del terzo periodo del terzo comma. Di seguito, si procede agli adempimenti relativi al sorteggio dei temi della prova prescelta, secondo le modalita' di cui al secondo e terzo comma.».
Testo vigente dal 30 settembre 2011
