Lo sportello di cui all'articolo 2 e' volto ad assicurare:

  • a)la diffusione e l'accesso a livello territoriale ai servizi di carattere finanziario, assicurativo, informativo e promozionale inerenti alle opportunita' ed agli strumenti internazionali, comunitari, nazionali e regionali in materia di internazionalizzazione delle imprese, ivi comprese le informazioni preliminari concernenti l'indizione e lo svolgimento di gare internazionali;
  • b)l'assistenza e l'orientamento ai mercati internazionali;
  • c)l'informazione sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal presente regolamento ed il supporto ai fini istruttori;
  • d)la presentazione al soggetto competente delle domande necessarie per ottenere le misure di sostegno allo sviluppo delle esportazioni ed all'internazionalizzazione delle imprese;
  • e)l'informazione in merito ai procedimenti di rilascio di autorizzazioni all'esportazione ed all'importazione;
  • f)eventualmente, l'informazione in relazione ad altri strumenti di sostegno alle imprese. Lo sportello assicura altresi' l'accesso ai servizi ed alle informazioni di cui al comma 1, anche per il tramite del Sistema informativo nazionale del commercio con l'estero (SINCE), nonche' a tutte le ulteriori informazioni in materia disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le attivita' promozionali.

Testo vigente dal 8 maggio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-09;161~art3 · fonte del testo