Il presente regolamento ha per oggetto:
- a)la promozione dell'internazionalizzazione e lo sviluppo degli scambi commerciali con l'estero favorendo l'utilizzo e l'integrazione degli strumenti internazionali, comunitari, nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al sostegno dei sistemi produttivi regionali;
- b)il perseguimento del raccordo tra gli indirizzi e la programmazione nazionale e regionale in materia;
- c)la disciplina dei procedimenti concernenti la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici, anche internazionali e comunitari, per il sostegno allo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese, tenuto conto delle competenze statali e regionali come disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000. In particolare, il presente regolamento si applica alla concessione di:
- a)assicurazione e finanziamento del credito all'esportazione, nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;
- b)contributi agli interessi sui finanziamenti relativi alle quote di partecipazione a societa' ed imprese all'estero:
- c)finanziamenti a tasso agevolato per la partecipazione a gare internazionali in Paesi non appartenenti all'Unione europea;
- d)finanziamenti a tasso agevolato alle imprese italiane esportatrici per incentivare la costituzione all'estero di insediamenti stabili;
- e)finanziamenti a tasso agevolato di studi di prefattibilita', di fattibilita' e di programmi di assistenza tecnica;
- f)contributi per l'incremento della collaborazione con i Paesi individuati annualmente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212;
- g)contributi ad istituti, enti ed associazione per iniziative volte a promuovere le esportazioni;
- h)contributi a consorzi per il commercio estero;
- i)contributi a consorzi agroalimentari e turistico alberghieri.
Testo vigente dal 8 maggio 2001
