Art. 5 — Ufficio legislativo
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 4 aprile 2019, n. 48.
Abrogato dal 23 giugno 2019
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 4 aprile 2019, n. 48.
Abrogato dal 23 giugno 2019
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2009
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 2009 al 23 giugno 2019. 288 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione della attivita' normativa nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini della progettazione normativa, dei competenti Uffici dirigenziali generali, garantendo la qualita' del linguaggio normativo e l'analisi dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura, in particolare, il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea e la legislazione regionale. Cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorita' amministrative indipendenti, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e la Conferenza unificata, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero ed il seguito dato agli stessi e svolge attivita' di consulenza giuridica per il Ministro e i Sottosegretari di Stato. All'Ufficio legislativo e' preposto il Capo dell'Ufficio legislativo, il quale e' nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonche' tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza legislativa e della produzione normativa. Il Capo dell'Ufficio legislativo puo' avvalersi di due Vice Capi dell'Ufficio legislativo, scelti tra i dirigenti di seconda dei ruoli dell'amministrazione in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 10, comma 2.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 4 APRILE 2019, N. 48
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-01-14;16~art5 · fonte del testo
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