Art. 4 — Obblighi informativi

Le Agenzie comunicano immediatamente al SUAP, tramite il portale, le dichiarazioni di conformita' costituenti titolo autorizzatorio rilasciate, le attestazioni rese a supporto degli Sportelli Unici e le istanze per le quali e' stata accertata la mancanza dei presupposti per l'esercizio dell'attivita' di impresa. Le Amministrazioni competenti tengono conto di tali informazioni, raccolte in una banca dati integrata con il portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dello svolgimento dell'attivita' di vigilanza di cui all'articolo 5. Le Agenzie comunicano, in modalita' telematica, al SUAP territorialmente competente i procedimenti e le attivita' che intendono svolgere.

Testo vigente dal 30 settembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-09;159~art4 · fonte del testo