Art. 2 — Agenzie per le imprese

Le Agenzie sono soggetti privati, dotati di personalita' giuridica e costituiti anche in forma societaria. Per l'esercizio delle attivita' di cui al Regolamento SUAP le Agenzie devono ottenere l'accreditamento ai sensi del presente regolamento. Possono costituirsi in Agenzia in forma singola o associata:

  • a)salve le disposizioni attuative del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008. organismi di valutazione della conformita' di opere o progetti accreditati ai sensi del predetto regolamento;
  • b)organismi tecnici gia' abilitati al rilascio di attestazioni di conformita' di opere secondo le vigenti disposizioni;
  • c)associazioni di categoria professionali, sindacali ed imprenditoriali;
  • d)centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, ed altri centri di assistenza alle imprese costituiti sulla base delle leggi regionali di settore;
  • e)studi associati o associazioni di professionisti iscritti ai rispettivi albi per le attestazioni di competenza. Le Agenzie accertano e attestano la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa per l'esercizio dell'attivita' di impresa e, fatti salvi i procedimenti che comportano attivita' discrezionale da parte dell'amministrazione, in caso di istruttoria con esito positivo, rilasciano dichiarazioni di conformita' che costituiscono titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attivita'.

Testo vigente dal 30 settembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-09;159~art2 · fonte del testo